Circolare 46

Modalità di fruizione dei permessi brevi da parte del personale docente

Modalità di fruizione dei permessi brevi da parte del personale docente

Personale scolastico

Il CCNL consente al dipendente di richiedere, per esigenze personali che richiedono l’assenza dal luogo di lavoro, permessi brevi da recuperare nell’arco di due mesi.

La durata del permesso breve non può essere superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e non può essere superiore a due ore giornaliere. La concessione del permesso breve per i docenti dipende inoltre dalla possibilità di sostituzione con personale in servizio. 

Il recupero delle ore non lavorate deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio, principalmente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi, con priorità nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Per consentire alla scuola di gestire i permessi compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, vengono fornite qui le linee guida che adottate in questo Istituto per la gestione dei permessi brevi:

  • La concessione del permesso breve è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio: la richiesta deve quindi avvenire con anticipo sufficiente a garantire la sostituzione del docente che ne fa richiesta (di norma, salvo accertate emergenze, almeno due giorni lavorativi); in assenza di congruo preavviso, e nell’impossibilità di sostituire il docente, il permesso non potrà essere concesso e l’eventuale assenza sarà considerata non giustificata con conseguente trattenuta dalla retribuzione.
  • Nella stessa richiesta di permesso breve, il docente potrà indicare le ore in cui è disponibile a recuperare. Il responsabile di plesso avrà, in ogni caso, facoltà di richiedere disponibilità in date e orari diversi, in funzione delle esigenze organizzative dell’Istituto (dandone comunicazione al docente con anticipo sufficiente a consentirgli di organizzarsi di conseguenza).

Per le disposizioni relative alla fruizione e al recupero dei permessi brevi e per le modalità di trattenuta sulla retribuzione nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, si rimanda in particolare all’articolo 16 del CCNL 2006-09, attualmente vigente.

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