Circolare n. 348
Cerveteri, 15/04/2025
A tutti i docenti
A studenti e famiglie
e, p.c. Al DSGA
Oggetto: Nuove disposizioni relative alla valutazione del comportamento ai fini dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2024/2025 e dell’attribuzione del credito scolastico (O.M. n. 67 del 31 marzo 2025; L. 150/2024).
Si forniscono chiarimenti in merito alle nuove disposizioni concernenti la valutazione del comportamento degli studenti ai fini dell’ammissione e dello svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025.
Ai sensi della sopra citata normativa, la valutazione del comportamento assumerà un ruolo determinante sia per l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sia per l’attribuzione dei crediti scolastici in sede di scrutinio finale delle attuali classi terze e quarte.
Si evidenziano, di seguito, le principali novità introdotte:
• Requisiti di ammissione all’Esame di Stato: per l’ammissione all’Esame di Stato è richiesta una votazione in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiori a sei decimi (art. 3, c. 1, lett. a), sub iv).
• Valutazione del comportamento pari a sei decimi: il consiglio di classe è tenuto ad assegnare allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (art. 3, c. 1, lett. a), sub iv).
– La tematica di tale elaborato sarà definita dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale.
– L’assegnazione dell’elaborato, unitamente ad eventuali ulteriori indicazioni su tempi e modalità di consegna, sarà comunicata al candidato entro il giorno successivo allo scrutinio tramite l’area riservata del registro elettronico.
– il colloquio dell’esame conclusivo avrà altresì a oggetto la trattazione di questo elaborato (art. 22, c. 2, lett. c).
• Valutazione del comportamento inferiore a sei decimi: il consiglio di classe delibererà la non ammissione del candidato all’Esame di Stato.
• Incidenza sul Credito Scolastico: la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico (art. 11, c. 1) nel modo seguente:
il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico potrà essere attribuito unicamente qualora il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.
Tale disposizione si applica anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.
• Il consiglio di classe terrà conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Il dirigente scolastico
Loredana Cherubini
firma autografa omessa ai sensi del dlgs 39/93
Personale scolastico
Dirigente Scolastico