Circolare 10

Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA

Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA

Il Dirigente Scolastico

  • VISTO l’art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;
  • VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;
  • VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
  • VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;
  • RICHIAMATO interamente il Regolamento d’Istituto vigente,

EMANA

la seguente Direttiva sulla Vigilanza scolastica per l’A.S. 2024/25 e le relative misure organizzative.

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1) Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica

  • Il personale docente ha l’obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di servizio.
  • L’art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all’uscita.
  • La responsabilità per l’inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile. 
  • Ai sensi dell’art. 2047, la responsabilità del danno causato da un minore ricade su chi è tenuto alla sorveglianza di questa persona, come i genitori o i tutori.
  • Ai sensi dell’art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l’evento.

In merito alla suddetta responsabilità per danni:

  • La Corte di cassazione (sentenza n. 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta.
  • Il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999).
  • La Corte dei conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che l’obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità. Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.

Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall’aula per motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l’incarico. Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.

2) Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula e dall’aula all’uscita

  • All’ingresso dell’edificio scolastico, un collaboratore scolastico deve essere presente a ogni ingresso per vigilare sugli alunni.
  • Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, assicurando che gli studenti raggiungano le aule.
  • I docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
  • È vietato ai genitori accompagnare i figli fino alle aule, salvo espressa autorizzazione.
  • Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici devono vigilare sull’uscita degli alunni, e i docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni fino alla porta d’uscita dell’edificio.
  • Gli alunni minorenni possono uscire dall’edificio solo se accompagnati da un genitore o persona delegata.

3) Compiti dei Collaboratori Scolastici

  • Il compito di vigilanza spetta principalmente ai docenti, ma ricade anche sui collaboratori scolastici ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (Tab. A).
  • Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività̀ didattiche e durante l’intervallo.

4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

  • I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.
    • I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.

    5) Vigilanza durante l’intervallo

    • La sorveglianza durante l’intervallo è affidata al docente in orario, che deve garantire la sicurezza degli alunni sia all’interno delle aule che negli spazi comuni.
    • Gli alunni non devono essere lasciati soli né autorizzati a svolgere attività che possano risultare pericolose. La vigilanza deve essere attiva e distribuita su tutta l’area.

    6) Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori/mensa)

    • I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza insufficiente.

    7) Uscita temporanea degli alunni dalla classe

    • Gli alunni possono uscire dall’aula solo per motivi di assoluta necessità e sempre uno alla volta. Il docente è responsabile della loro sorveglianza durante tali uscite.
    • È vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari o per incarichi legati all’attività didattica.

    8) Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

    • Gli alunni con difficoltà particolari, incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.

    9) Entrate posticipate

    • Gli alunni che arrivano in ritardo devono essere accompagnati in classe dal personale scolastico, previa autorizzazione del Dirigente o del suo delegato. In caso di ritardi frequenti, il docente deve informare la dirigenza.

    10) Uscite anticipate

    • Nessun alunno può uscire prima del termine delle lezioni senza un’autorizzazione firmata dal Dirigente o dal suo delegato. Le uscite anticipate devono essere annotate nel Registro di Classe dal docente, che affiderà l’alunno al collaboratore scolastico.

    11) Uso delle attrezzature

    • Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.
      I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all’uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti.
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      Pubblicazione e Monitoraggio

      • La presente Direttiva sarà pubblicata all’Albo online e nelle sezioni pertinenti del sito web scolastico e di amministrazione trasparente.
      • I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore SGA dovranno vigilare sull’osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.

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