IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 che recita: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”
VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 avente a oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”
CONSIDERATO che, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati, sono ammesse deroghe al suddetto limite, purché tali deroghe, a giudizio del Consiglio di Classe, non compromettano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;
VISTO il d.lgs. 62/2017 e, in particolare, l’art. 5;
VISTA la circolare ministeriale n° 1865 del 10 ottobre 2017;
VISTA la delibera n° del Collegio docenti del 23 ottobre 2024
RENDE NOTO
- per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria del secondo ciclo di istruzione. Per l’anno 2024/25 il limite massimo di assenze è stabilito dalla seguente tabella:
LICEO LINGUISTICO | Monte ore annuale | Numero massimo ore assenza (25%) |
biennio | 891 | 223 |
triennio | 990 | 248 |
LICEO SCIENTIFICO | Monte ore annuale | Numero massimo ore assenza (25%) |
biennio | 891 | 223 |
triennio | 990 | 248 |
TECNICO / PROFESSIONALE | Monte ore annuale | Numero massimo ore assenza (25%) |
biennio/triennio | 1056 | 264 |
- Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Pertanto, per le studentesse e gli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, viene accertata la non validità dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe dispone la non ammissione alla classe successiva senza procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Al sopra indicato monte ore si applicano le seguenti deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 23 ottobre 2024 (delibera n. 4 del 23/10/2024)
1) Assenze giustificate per gravi patologie
2) Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3) Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito
dai servizi di medicina di comunità
4) Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
5) Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico
specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
6) Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico
gli alunni interessati
7) Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
8) Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata
rilevanza
9. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a
conoscenza il consiglio di classe
10. Assenze per terapie mediche certificate
11. Assenze per motivi di lavoro
I docenti sono tenuti a registrare con la massima accuratezza la presenza degli studenti per garantire una rendicontazione puntuale delle assenze.
Il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero di ore di assenza di ciascuno studente, permettendo così di attuare, come previsto dalla normativa, un’informazione preventiva tempestiva e periodica ai genitori in caso di frequenza scolastica irregolare. Inoltre, comunica formalmente il numero di assenze di ogni studente ai Consigli di Classe in occasione degli scrutini intermedi e finali.
Nelle classi in cui non è individuato un coordinatore, le suddette attività rientrano tra gli adempimenti di tutti i docenti.
Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire da 12/09/2024 (data di inizio dell’anno scolastico) e fino al 07/06/2025 incluso (data di termine dell’anno scolastico).
Personale scolastico